La stampa ci informò alcuni anni fa che una banca aveva ricevuto richiesta di emettere assegni circolari a favore di un privato che vendeva un’abitazione a un politico, ma senza addebitarne l’ importo – se non parzialmente – al compratore, bensì a un terzo.
La banca adempì e l’operazione andò in porto, ma nel frattempo segnalò l’operazione come sospetta agli organi di competenza i quali trasmisero gli atti alla magistratura perché sembrava essere stata indirettamente pagata una tangente da parte del soggetto terzo a favore del politico acquirente (che si giustificò dicendo che il pagamento eccedente il suo esborso si era svolto a sua insaputa e ottenne in seguito anche l’assoluzione).
Spesso le indagini penali partono da simili segnalazioni, alle quali sono tenute, fin dalla prima legge antiriciclaggio del 1991, le banche e ora anche gli intermediari finanziari in generale, i prestatori di servizi di gioco e anche i professionisti ( tranne gli avvocati in sede di difesa penale).
Banche e vari intermediari sono tenuti ad effettuare segnalazioni all’ Uif (Unità di informazione finanziaria, costituita nell’ ambito della Banca d’ Italia) allorchè sanno o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque fondi provengano da attività criminosa.
E ciò indipendentemente dall’entità delle operazioni in questione.
Con questo va eliminata la confusione che si è spesso fatta in questi anni con i limiti per il trasferimento del contante tra soggetti fisici, nonché il limite per l’emissione di assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità; tutte prescrizioni quest’ultime che non necessitano di alcuna valutazione di sospetto, ma che hanno un loro automatismo in base alla somma movimentata. La relativa infrazione è punita con sanzione amministrativa e niente ha a che fare con le procedure relative a riciclaggio .
L’ Uif è tenuta a compiere un’analisi finanziaria sulle segnalazioni pervenutele, distinta dall’analisi investigativa che avverrà eventualmente in un momento successivo da parte di organi di polizia, esplicando con ciò una funzione di filtro assegnatale a tutela dell’integrità del sistema economico finanziario.
La segnalazione di operazione sospetta (denominata “sos”) viene trasmessa dall’ Uif, se ne rileva la fondatezza, alla Direzione investigativa antimafia (organismo di polizia interforze) e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per gli approfondimenti del caso, che in seguito possono dar luogo a eventuali procedimenti penali da parte della Procura nazionale antimafia o della magistratura competente, oppure si aggiunge alla documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali preesistenti.
Potrebbe anche non esserci alcun seguito allorchè l’Uif ritenesse di non trasmettere la”sos”, oppure, dopo la trasmissione, la competente autorità giudiziaria interessata in seguito alle indagini investigative decidesse di non procedere.
Ma abbiamo appreso in questi giorni, in seguito allo scandalo scoppiato intorno ai fatti oggetto di indagini dalla Procura della Repubblica di Perugia, che il contenuto di varie segnalazioni di operazioni sospette sarebbe stato rivelato a giornali o sarebbe confluito in dossier creati su politici, imprenditori, sportivi o altri personaggi per cui la Procura sta indagando su ipotesi di reato.
L’ Uif nel suo sito ufficiale rileva che le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazioni di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni. Dichiara di effettuare l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute ed eventuali altre informazioni ottenute dai soggetti tenuti e dalle pubbliche amministrazioni per valutarne l’inoltro.
L’ Uif trasmette inoltre alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni, per la verifica da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso.
Mantiene comunque evidenza per 10 anni delle segnalazioni non trasmesse mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (art. 40 legge 231/2007 antiriciclaggio).
Quest’ultime previsioni di accesso agli archivi ci fanno comprendere in quale contesto si siano potuti verificare i presunti comportamenti distorsivi.
Parrebbe quindi sia stato possibile che gli uffici che stanno a valle di tale attività dell’ Uif avessero consultato tali archivi pur -a quanto pare- in assenza di una formale investigazione come prevede il sopracitato articolo della legge antiriciclaggio, che si riferisce a organi che operano nel corso di una investigazione, cioè in presenza di una “notitia criminis” da approfondire e non alla ricerca “a strascico” di notizie sui vari personaggi presi di mira.
Il presunto uso distorto delle “sos” parrebbe legato ad informazioni che non hanno dato luogo a procedimenti giudiziari, poiché in caso contrario sarebbe emerso un comportamento più specifico di mancato rispetto del segreto delle indagini.
Perciò, oltre ad apprendere quali sono i mandanti di queste deviazioni e a conoscere il “cui prodest ?” ( il mondo politico è in fermento anche per il fatto che sono stati effettuati accessi per acquisire movimentazioni bancarie soprattutto di esponenti del centro-destra) , occorrerebbe che al di là di tale aspetto vi fosse un approfondimento e chiarimento in ordine a quelle che sono le procedure previste, quali procedure non sono state rispettate e quali migliori cautele (anche modifiche procedurali) possano essere adottate per il futuro a garanzia del corretto uso delle informazioni bancarie.
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