La materia oltre che complessa è anche delicata e stupisce sia stata trattata con disinvoltura e sia stata oggetto di promesse elettorali formulate in maniera alquanto demagogica.
Ora siamo arrivati, sulla base di un accordo tra Governo e maggioranza delle associazioni dei risparmiatori, alla definizione di un provvedimento di legge per rimborsare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte delle banche poste in risoluzione o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa negli scorsi anni. E sono emerse varie difficoltà nel definire le fattispecie su cui intervenire e nel ricercare un equilibrio su modalità dell’intervento in un settore già colpito da varie crisi, con il coinvolgimento di una platea di risparmiatori più ampia di quelli attualmente in questione.
Ricordiamo che si è iniziato circa venti anni fa a contestare il ruolo delle banche per una intermediazione ritenuta non neutrale o non sufficientemente professionale tra emittenti i titoli da una parte e dall’altra risparmiatori che li acquistavano a mezzo del sistema bancario. E ciò con maggiore intensità allorché il collocamento aveva ad oggetto prodotti finanziari complessi ed eventualmente emessi dalla stessa banca.
I clienti che si sono ritenuti danneggiati dai comportamenti delle banche si sono rivolti all’autorità giudiziaria e sono iniziate, a partire dai primi anni 2000, una quantità di cause civili tra gli acquirenti di titoli emessi dallo Stato argentino, di titoli Parmalat, Cirio, Lehman e altri meno noti, per i quali veniva individuato un qualche conflitto di interessi della banca o anche il cosiddetto “misseling” la vendita di un prodotto non adatto alle caratteristiche del cliente, attuata in maniera negligente.
Tali risparmiatori si sono rivolti singolarmente ai tribunali (salvo in alcuni per l’istituzione di tavoli di conciliazione tra banche e associazioni dei consumatori) e ciò ha corrisposto all’esigenza di valutare se, caso per caso, sussistessero i presupposti delle domande avanzate, poiché come ben si può intuire, alcune volte tali presupposti non sussistevano.
La diversità con la situazione odierna ci sembra consistere essenzialmente in due aspetti :
– la sopravvenuta nuova normativa italiana ed europea;
– le conseguenti nuove procedure adottate dal Governo che ha posto in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa le banche in dissesto dopo il 2015 (stiamo parlando di sei banche); a mezzo di tali provvedimenti è stata scorporata la parte attiva della banca poi con vari procedimenti ceduta a banche aventi i requisiti; mentre la “bad bank” contenente i crediti deteriorati, dei quali tentare un recupero, è confluita in altri soggetti a ciò finalizzati; i diritti degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati di tali banche sono stati azzerati (con la promessa di qualche parziale rimborso): ed è questo il punto.
Il perché è noto: a possibili maggiori rendimenti corrisponde un maggior rischio e gli indirizzi europei in materia hanno previsto che tali due categorie non fossero salvaguardate in caso di default (anche se nei casi attualmente in esame di sottoscrittori di obbligazioni subordinate i tassi offerti non erano poi tanto più alti di quelli delle obbligazioni ordinarie e ciò comporterebbe valutazioni, negative per le banche emittenti).
E sulla base del provvedimento di azzeramento i risparmiatori si rivolgono allo Stato: la Banca che mi ha venduto i titoli non esiste praticamente più come soggetto esercente l’attività bancaria, in quanto tale attività è stata ceduta ad un altro soggetto bancario e perciò lo Stato, che ha gestito e regolato tale passaggio, mi rimborsi.
Va comunque osservato che nel caso di mancato intervento pubblico nel dissesto bancario gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati (verso i quali il rimborso era condizionato al precedente rimborso degli altri obbligazionisti) avrebbero perso con ogni probabilità il loro intero credito.
Per la verità alcuni risparmiatori/investitori azzerati hanno intentato causa alle banche acquirenti l’attività bancaria e ottenuto iniziali pronunce favorevoli, ma è una strada lunga e vicenda diversa.
Da ricordare anche che già durante la scorsa legislatura erano stati previsti e attuati rimborsi in qualche misura per i risparmiatori delle sei banche oggi in questione.
Il Governo negli scorsi giorni ha ipotizzato, in attuazione della legge di bilancio 2019 (che aveva stabilito rimborsi da parte del FIR, Fondo indennizzi per coloro che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte delle banche), un intervento legislativo che prevede rimborsi differenziati tra azionisti e obbligazionisti subordinati per i primi la percentuale dell’indennizzo sarebbe del 30% fino a un tetto di 100mila euro per ciascun risparmiatore, per i secondi del 95% del costo di acquisto sempre fino ad un tetto di 100mila euro. Gli indennizzi saranno liquidati in automatico per le persone fisiche o gli imprenditori individuali che hanno un reddito Irpef entro i 35mila euro oppure hanno un patrimonio mobiliare (depositi e titoli) al di sotto dei 100mila euro (limite che si sta cercando di elevare a 200mila euro previo contatto con l’Unione Europea). Per gli altri risparmiatori di profilo più robusto, una commissione dovrà compiere una doppia verifica, cioè che le banche abbiano messo in atto “violazione massive” degli obblighi di trasparenza e correttezza ed il nesso di causalità fra tali violazioni “tipizzate” e il danno subito dal risparmiatore.
Infatti alcune associazione dissenzienti rispetto all’accordo con il governo, avevano richiesto di definire il comportamento delle banche in ordine a tali “violazione massive” da loro compiute. Se la condotta illegittima fosse avvenuta a livello di vertice della banca non avrebbe senso distinguere tra piccoli risparmiatori e risparmiatori più facoltosi.
E così sembra in effetti, anche se il Governo ha avuto la necessità di creare un distinguo (poco convincente) per non dar luogo a un rimborso generalizzato, che poteva essere ritenuto un aiuto di stato in conflitto con le regole europee.
Inoltre con questo provvedimento si rischia di favorire gli acquirenti consapevoli della rischiosità delle obbligazioni subordinate parificandoli a coloro che erano stati fuorviati o non avevano compreso le spiegazioni fornite loro al momento della vendita.
E poi si è rilevata una non omogeneità di trattamento rispetto al passato, allorché si erano avute banche di fatto dissestate per le quali l’intervento pubblico o di fondi interbancari aveva impedito la “risoluzione” o la liquidazione coatta amministrativa. In tali casi al risparmiatore e soprattutto all’azionista non erano stati riservati rimborsi analoghi a quelli attuali.
Meglio sarebbe stato aver – già da tempo – previsto la creazione di apposite commissioni arbitrali che compissero in tempi brevi un esame caso per caso al fine di stabilire il diritto ai rimborsi nella misura possibile (i fondi attuali provengono dal fondo dei depositi dormienti, ma non paiono sufficienti) ed anche l’istituzione di sezioni specializzate nelle principali sedi dei tribunali come da alcune parti suggerito, al fine di velocizzare permanentemente le cause relative al settore bancario e alla tutela del risparmio.
giacomelli neri stefano
Risposta all’ Avv. Carlo Niccolai
Vorrei avere il suo parere su come rimborsare i risparmiatori Retail possessori inconsapevoli di Subordinate T2 MPS, non ristorate dal D.L. 237/2016 ma convertite in azioni MPS a euro 8,65, oggi valgono euro 1,35, con una perdita dei propri risparmi di una vita di lavoro del’85%.
Tutti questi risparmiatori sono stati forviati negli acquisti delle Subordinate, sia dai bilanci non conformi per anni di MPS, che dai venditori delle Banche, che mai hanno dato spiegazione sull’effettiva pericolosità del titolo Subordinato, ma spinti a venderlo ai clienti Retail, per alleggerire propri portafogli da titoli pericolosi.
Carlo Nicolai
Il mio articolo (vedi le conclusioni) andava nel senso di affermare che si sarebbe dovuto esaminare caso per caso le richieste dei risparmiatori e che le controversie tra banche e risparmiatori riguardano una platea più ampia di quella relativa alle sei banche oggetto dei recenti provvedimenti.
E perciò ho fatto presente che è stata dimenticata la proposta di costituire sezioni specializzate di Tribunale ove tali controversie possano essere trattate in tempi più brevi. Il Governo ed il Legislatore devono affrontare la materia in maniera più ampia, anche con modifiche legislative.
Ho fatto anche presente la particolarità del caso delle sei banche, i cui risparmiatori non hanno più di fronte un soggetto certamente solvibile verso cui avanzare richieste, mentre nel caso del lettore la banca emittente continua ad esistere ed è soggetto solvibile per cui i risparmiatori che ritengono di essere stati danneggiati nel collocamento possono attivare una procedura di mediazione presso un organismo di conciliazione o in subordine promuovere una causa.